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Negli ultimi anni – d’accordo con i dati diffusi da Save the Children – si è fortemente ridotto il numero di neonati non riconosciuti dalla madre al momento della nascita, con un calo di oltre il 30%.

Il parto in anonimato è previsto dalla legge per scongiurare gesti disperati come l’abbandono del neonato e nei casi più gravi l’infanticidio. Non tutte le donne infatti sono in grado di avere un bambino: gravi difficoltà economiche, problemi famigliari, non sentirsi in grado di affrontare la maternità, una violenza. Qualsiasi sia la motivazione, per la legge, sia la donna che non riconosce il neonato che il neonato stesso, sono i due soggetti da tutelare, ognuno con specifici diritti.

La tutela della donna

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]In ospedale, viene garantita la massima riservatezza, per assicurare – anche dopo la dimissione – che il parto resti in anonimato. Al momento del parto però, oppure subito dopo, la donna deve comunicare ai medici l’intenzione di rimanere anonima.

La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’ospedale in cui è nato affinché sia assicurata l’assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre segreto e sulla dichiarazione di nascita del bambino viene riportato nato da donna che non consente di essere nominata. In caso di richiesta di anonimato della madre, all’atto di nascita provvedono il medico o l’ostetrica. Le madri hanno comunque 2 mesi di tempo per ripensarci, trascorsi i quali rinunciano definitivamente al figlio che hanno messo al mondo.

La tutela del bambino

Chi nasce è riconosciuto dalla nostra legge come “persona” con diritti inviolabili della persona, il diritto all’identificazione, al nome, alla cittadinanza, alla certezza di uno status di filiazione, alla educazione e alla crescita in famiglia.

Al neonato non riconosciuto devono essere assicurati specifici interventi, secondo precisi obblighi normativi, per garantirgli la dovuta protezione, nell’attuazione dei suoi diritti fondamentali.

La dichiarazione di nascita resa entro i termini massimi di 10 giorni dalla nascita, permette la formazione dell’atto di nascita, e quindi l’identità anagrafica, l’acquisizione del nome e la cittadinanza. L’immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto, permette l’apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un’idonea coppia adottante. Il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato.

Ci siamo lasciati ispirare da:

Parto in anonimato, Ministero della salute, Salute donna

Mirko Bellis, Chi sono le “madri segrete” e come funziona il “parto in anonimato”, Fanpage.it, 21 gennaio 2019